Paolo Blasi – LE FONDAZIONI BANCARIE: VINCOLI E OPPORTUNITA’ NELLE ALLOCAZIONI DEI FONDI

(estratto da Paradoxa 4/2010) Le fondazioni bancarie italiane sono nate venti anni fa con la legge delega 218 del 30 luglio 1990 detta “legge Amato”. In sostanza tale legge prevedeva per le banche del Monte e le Casse di Risparmio la separazione dell’attività creditizia da quella filantropica. In effetti tali banche, sorte per lo più nei primi dell’Ottocento, avevano una forte connotazione solidaristica e di tutela delle comunità locali nella fase critica di passaggio dalla civiltà agricola a quella industriale. Con la legge Amato l’attività creditizia viene attribuita alle Casse di Risparmio Spa che diventano a tutti gli effetti società profit, commerciali, private, disciplinate dal Codice Civile e dalle norme in materia bancaria come il testo unico della Finanza. Mentre le neonate fondazioni diventano per decreto pubblico istituzioni private no profit e assumono l’essenza autentica delle Casse da cui originano, in particolare per le finalità di sviluppo sociale, culturale, civile ed economico delle comunità locali che avevano a suo tempo generato le Casse di Risparmio. Là dove le Casse erano nate come società anonime con conferimenti patrimoniali di singoli privati cittadini, l’assemblea dei soci rimane assemblea della fondazione che ha quindi origine e natura associativa; là dove invece le Casse

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Chiara Prele – FONDAZIONI CULTURALI E FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA: BREVI NOTE

L’universo fondazionale italiano è oggi estremamente ampio e variegato. L’evoluzione della fondazione è iniziata intorno agli anni Settanta, con una attenzione della società civile verso temi di tradizionale competenza del settore pubblico. Quest’ultimo ha mostrato interesse verso il fenomeno, specie in un momento di crisi del welfare state. Le fondazioni sono dunque aumentate vistosamente di numero, si configurano maggiormente come fondazioni operative che come fondazioni di erogazione, operano in diversi campi (culturale, scientifico, di ricerca, assistenziale, etc.); esse presentano, inoltre, differenze tra di esse. Questa evoluzione è stata resa possibile dalla presenza di una disciplina, contenuta nel titolo II del libro primo del codice civile, molto scarna e che ha subito successivi interventi abrogativi da parte del legislatore; gli statuti delle singole fondazioni hanno quindi  potuto colmare le lacune, inserendosi nelle maglie di una disciplina a trama larga. La fondazione è stata utilizzata dallo Stato e anche da altri enti territoriali, quali le Regioni. Lo Stato ha trasformato in fondazione enti pubblici; il fenomeno si è verificato prevalentemente in campo culturale (l’esempio paradigmatico è costituito dalla trasformazione in fondazione degli enti lirici, con decreto legislativo n. 367/1996), prevalentemente allo scopo di attrarre risorse private che colmassero l’insufficienza delle risorse statali. Inoltre,

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